Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno dell'urbanizzazione ha spinto le autorità, soprattutto nelle grandi città, a incoraggiare la cremazione dei defunti piuttosto che l'inumazione, facendo leva sul fatto che non c'è più posto per la costruzione di grandi cimiteri monumentali oltre a quelli ormai tradizionali già esistenti.
      Nel 2001 è stata approvata dal Parlamento la nuova legge sulla cremazione (legge 30 marzo 2001, n. 130), che prevede il passaggio della gestione di questa pratica dalle «società per la cremazione» direttamente ai comuni: con la nuova legge decade anche l'obbligo di conservare le ceneri nei cinerari comunali; infatti le urne vengono affidate ai familiari che possono decidere se conservarle o disperderle.
      Nel rispetto della nuova normativa molti comuni hanno provveduto alla costruzione degli impianti di cremazione, ma numerosi altri ne sono rimasti sprovvisti anche a causa dei tagli di bilancio operati nel corso degli ultimi anni per rispettare i rigidi parametri imposti dal patto di stabilità interno.
      Laddove, dunque, non sono disponibili impianti pubblici di cremazione, il servizio viene garantito da società e da associazioni private le quali operano su richiesta degli associati o di altri privati cittadini, con tariffe ridotte ma ingiustamente gravate da un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 20 per cento.
      Dal momento che le prestazioni funerarie con sepoltura sono completamente esenti da IVA e sono detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi, il trattamento fiscale operato nei confronti dei servizi per la cremazione risulta fortemente penalizzante nei confronti dei familiari che, nel rispetto delle volontà del defunto, vi ricorrono.
      La presente proposta di legge è finalizzata, pertanto, a eliminare questa palese

 

Pag. 2

disparità di trattamento nei confronti dei familiari dei defunti, in una materia dove entrano in gioco aspetti delicatissimi dell'esistenza e della sensibilità umane.
      L'articolo 1, in questa ottica, prevede l'estensione della detraibilità prevista ora per le sole spese funerarie anche per le spese di cremazione sostenute in dipendenza della morte di familiari, di affidati o affiliati, per una cifra non superiore a 2.500 euro per ciascuna di esse.
      L'articolo 2 riduce al 4 per cento l'aliquota IVA per le prestazioni per la cremazione effettuate da società e da associazioni private di cremazione, legalmente riconosciute.
      L'articolo 3 dispone che ai consumi di gas metano e di gas di petrolio liquefatti, destinati a società e ad associazioni private di cremazione, legalmente riconosciute, che li impiegano per le attività di cremazione, si applica l'aliquota IVA del 10 per cento.
      L'articolo 4, infine, prevede la copertura finanziaria degli oneri recati dall'attuazione della presente proposta di legge.
 

Pag. 3